l Tribunale di Firenze, con ordinanza del 4 novembre 2024, esamina in modo approfondito e convincente, sia pure nella sola fase cautelare, il caso, per il vero purtroppo non del tutto infrequente, di un’assunzione ottenuta a seguito della falsa attestazione di titoli di servizio (o di studio). Si afferma, difatti, che, seppure sia comprensibile che le verifiche sulle dichiarazioni dei candidati debbano essere eseguite in modo celere, non sussiste alcun termine decadenziale per il loro compimento al di là dell’ovvia considerazione che sarebbe a dir poco curioso che un candidato possa giovarsi a suo favore di un’eventuale “impunità” di fatto (già oltretutto tutelata dall’art. 2126 c.c.). Invero “anche l’art. 72 D.P.R. 445/2001 non prevede un termine perentorio di trenta giorni per le verifiche, ma dispone unicamente che: “3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione” (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 646/2021)….con conseguente infondatezza – allo stato e considerata la cognizione sommaria della presente fase cautelare – delle doglianze in ordine alla prospettata tardività delle verifiche, la cui doverosità è comunque prevista sulla base del sopra richiamato D.M., che disciplina, parimenti, le conseguenze dell’eventuale esito negativo dei controlli ed accertamenti sul possesso dei titoli auto dichiarati dagli aspiranti nelle domande di inserimento. Ulteriormente, si evidenzia che l’art. 71 DPR 445/2000 prevede l’obbligo per le amministrazioni di effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con conseguente decadenza del privato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di una dichiarazione non veritiera”.