ESTAR è parte delle cause sull’accesso ai ruoli degli enti del SSR toscano?

La Corte di Appello di Firenze, in una sentenza del 6 giugno 2024, affronta un tema di non poco rilievo nelle controversie relative all’accesso agli impieghi presso gli enti del SSR toscano. Se, difatti, in quel caso, si trattava della procedura relativa al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, la questione ha un rilievo decisamente più ampio. Era, invero, accaduto che in quella controversia non fosse stato evocato, nel giudizio di primo grado, ESTAR. Orbene la Corte di appello, nell’esaminare il motivo relativo alla nullità della sentenza per contraddittorio non integro, chiarisce come esso “sia un ente di supporto tecnico amministrativo della regione, cui è conferita dalla L.R. 40/2005, tra le altre e per quanto qui interessa, la funzione di espletare le procedure di selezione del personale da impiegarsi presso le aziende del servizio sanitario operanti sul territorio regionale. Svolge quindi una funzione solo strumentale e ausiliaria degli enti del SSN, cui restano imputati gli esiti delle selezioni e quindi le relazioni negoziali instaurate sulla base dei risultati di quelle selezioni”. Da tale premessa la Corte di Appello conclude che “Come risulta di tutta evidenza anche nella specie dalla deliberazione del direttore generale dell’appellante *******, con la quale il DG, esaminati gli atti della selezione trasmessi da ESTAR, dispone per il conferimento dell’incarico al soggetto indicato come vincitore (il dott****)….Pare allora al collegio non seriamente dubitabile che l’unico soggetto contraddittore necessario nella presente causa sia l’ odierna appellante: perché è nel suo nome e interesse che, in forza della normativa regionale, ha agito e perché è stata l’ che ha attribuito l’incarico, previa valutazione di regolarità della procedura condotta dall’ente strumentale, e che ha assunto di conseguenza la qualità di datore di lavoro”.

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