Il Consiglio di Stato ricorda che le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici sono tre, le quali debbono ricorrere cumulativamente, e necessitano di essere verificate case by case.
Anzitutto, affinché possa parlarsi di un organismo di diritto pubblico deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica; in secondo luogo, occorre che sia sottoposto ad influenza pubblica dominante ed infine che sia istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Nel caso all’esame del Collegio, veniva in contestazione la natura di organismo di diritto pubblico della società Casinò di Venezia Gioco. Orbene, il Supremo Consesso ha negato che si trattasse di un organismo di diritto pubblico come tale soggetto alla normativa dei contratti pubblici, sul rilievo che detta società opera nel mercato come soggetto di diritto privato svolgendo un’attività eminentemente imprenditoriale che si rivolge a clientela sia nazionale che internazionale e che, potenzialmente, è esercitabile da qualsiasi società di diritto privato entro i limiti della normativa speciale applicabile alle case da gioco.
Alla stregua di ciò, il giudice non ha ritenuto sussistenti i requisiti identificativi dell’organismo di diritto pubblico.