La sentenza del TAR della Toscana appena segnalata dà altresì conto del fatto che, a fronte di atti di macroorganizzzione, la discrezionalità organizzativa di un ente pubblico è “amplissima” sicché è del tutto ragionevole che possa essere ritenuto più confacente alle esigenze di un ente affidare la direzione, di una struttura apicale e di particolare importanza, ad un funzionario a tempo pieno piuttosto che ad un funzionario a part time.
Anzi, come correttamente rilevato dal giudice amministrativo, la carenza di un simile requisito (ovvero della disponibilità a “rientrare” a tempo pieno) determina persino il difetto di interesse della ricorrente a censurare l’indizione e lo svolgimento della procedura ex art. 110 D. Lgs. n. 267 del 2000, non traendo alcun beneficio, neppure strumentale dal loro annullamento.