Commento a
Cass. n. 6437 del 06/03/2020
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Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle dimissioni per giusta causa di un lavoratore. La Corte ha, anzitutto, ricordato che la giusta causa ricorre in presenza di un inadempimento datoriale talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso.
Ciò, a titolo esemplificativo, si verifica quando non sono state pagate le retribuzioni, quando non vengono versati i contributi, per mobbing o vessazioni e in caso di modificazioni particolarmente peggiorative delle mansioni espletate, al di fuori dei casi di demansionamento consentiti dalla legge.
Le dimissioni per giusta causa, peraltro, devono essere anche tempestive: la legge, infatti, condiziona la validità delle dimissioni proprio al requisito della immediatezza della reazione del lavoratore. Esso deve essere inteso in senso relativo e può essere, in determinati casi, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice.