La creazione di una rampa, di un muretto, di un varco e di una vasca a mezzo sbancamento del terreno, in un’area destinata e autorizzata a parcheggio, costituisce un intervento che, complessivamente considerato, è tale da determinare una significativa incidenza sull’assetto dei luoghi preesistente.
È quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nel luglio 2022, secondo cui gli interventi sopra descritti non possono essere ricondotti all’ipotesi delle variazioni non essenziali e “leggere” di cui al comma 2 dell’art. 22 Testo Unico sull’edilizia, a mente del quale “Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”, poiché l’intervento non si presta ad una verifica della sua incidenza volumetrica proprio in quanto assentito per la realizzazione di un parcheggio.
Gli interventi de quibus, infatti, sono tali da determinare una consistente modifica delle caratteristiche morfologiche dell’area preesistente così che essi si discostano in maniera tanto significativa da quanto autorizzato con permesso a costruire così da assurgere al rango di variante essenziale, come tale meritevoli della sanzione demolitoria adottata.