Il TAR del Piemonte- Torino, in una sentenza del 6 febbraio 2024, affronta un tema di particolare rilievo. Invero, in un concorso a professore universitario di prima fascia era stato dedotto dal ricorrente la non veridicità della “dichiarazione contenuta nel curriculum vitae presentato dalla prof. -OMISSIS- in sede concorsuale circa la sua qualifica di «Componente della Redazione ****** della rivista ********”. Orbene, nel ritenere fondata la censura, si afferma che “Il curriculum vitae presentato dalla prof. -******- ha assunto natura di autodichiarazione sostituiva, ai fini della prova dei titoli accademici, didattici e scientifici, ed era dunque soggetto alla disciplina del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 (come d’altronde risultante dalla dichiarazione contenuta in calce al documento). Tale modulo dichiarativo era imposto dall’art. 3 del Bando della procedura (recante “Presentazione e Invio Telematico della Domanda di Partecipazione”), ove – per quanto qui di interesse – era previsto che «7. Il candidato deve allegare alla domanda: […] b) copia autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del Curriculum Vitae, redatto in lingua italiana o inglese, nel quale siano riportate in modo preciso e analitico, le attività scientifiche, le attività didattiche, istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione, oggetto di valutazione». Trova dunque applicazione alla fattispecie controversa la norma di cui all’art. 75, co. 1 d.p.r. 445/2000, ove è previsto: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Il meccanismo decadenziale previsto dalla menzionata disposizione trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo – di buona o mala fede – del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione (Cons. Stato Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 08/01/2021, n. 49). Parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell’informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, 04/07/2022 n. 5550). Le norme recanti la semplificazione nell’attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull’interessato dell’onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l’autocertificazione (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 03/06/2019, n. 7140). L’adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell’incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata. L’accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all’incidenza quanto all’eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l’Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell’ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920). In ambito concorsuale, l’art. 75 d.p.r. 445/2000 impone l’esclusione del candidato dalla procedura, giacché l’accesso a quest’ultima costituisce il beneficio derivato al candidato dalla dichiarazione non veritiera”. All’esito di tale presupposti è stato quindi ritenuto che gli atti della procedura di cui è causa fossero illegittimi, non essendo stata disposta l’esclusione di ******** a seguito dell’acclarata non corrispondenza al vero (sia pure di una parte) delle dichiarazioni contenute nel curriculum vitae della candidata”.