Trova un’ennesima ed ulteriore conferma, in una sentenza della Suprema Corte dello scorso novembre 2023, la regola per cui, nel regime del D. Lgs. n. 165 del 2001, i termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare decorre solo da quando l’UPD (l’ufficio disciplinare) abbia avuto notizia dell’infrazione. Invero si afferma che “questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (v. Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 e negli stessi termini Cass. 25 ottobre 2017, n. 25379 e Cass. 21 marzo 2018, n. 6989). Il principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest’ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio. Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito» (Cass. 11 settembre 2018, n. 22075; di recente Cass. 15 luglio 2022, n. 22379)”. Anzi aggiunge la Suprema Corte “del resto, un fatto rilevante sul piano disciplinare è tale soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati. Diversamente argomentando, sarebbe gravemente lesivo della dignità anche personale del dipendente se, pur in mancanza di dati fattuali concreti in possesso degli organi datoriali e/o di valutazione disciplinare del personale, si consentisse l’avvio d’un procedimento disciplinare alla stregua di elementi generici e non circostanziati. In altre parole, è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi. Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento”.