Corso-concorso per ufficiale dell’Esercito ed applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992

Con sentenza dei primi giorni di febbraio 2024, il TAR della Toscana affronta una problematica di particolare rilievo relativa ad una volontaria in servizio permanente dell’Esercito che aveva preso parte ad un corso-concorso per il ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata. La ricorrente, ottenuta la collocazione in posizione utile all’immissione in ruolo ed iniziato il relativo corso, domandava di avvalersi dei benefici dell’art. 33, comma 2, della legge n. 104 del 1992 ed in particolare di fruire dei permessi mensili; richiesta che veniva rigettata dall’amministrazione.
Orbene, dedotta l’illegittimità del trasferimento anche (sembra di comprendere) per violazione della disciplina speciale della legge sulla handicap n. 104 del 1992, il TAR della Toscana conclude che l’’art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992, non sarebbe applicabile al caso in esame “dove non si fa questione di un trasferimento su iniziativa d’ufficio dello Stato Maggiore dell’Esercito per eventuali straordinarie esigenze di Forza Armata, ma di un trasferimento d’autorità a seguito del superamento di un corso-concorso per soli interni. Infatti, in disparte anche dalla circostanza che il ricorso sarebbe stato inammissibile per difetto di contraddittorio con almeno uno dei controinteressati, si afferma che “la partecipazione al corso di addestramento ha implicato però l’accettazione implicita dei criteri di assegnazione applicati dall’amministrazione alla sua conclusione ed è in base a tali criteri che è stato adottato il trasferimento di autorità nella sede di…Su tale tipo di trasferimento, il collegio non ha motivo di distanziarsi dalla consolidata giurisprudenza che ha affermato come “i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto…Quanto alle censure concernenti la sottovalutazione delle condizioni familiari del ricorrente, si deve precisare che esse non sono conferenti al provvedimento di trasferimento adottato al termine del corso di aggiornamento sulla base di criteri tra i quali non figurano quelli relativi alla situazione familiare “(Cons. Stato, sez. I, parere n. 1595 del 27 settembre 2022). Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato quanto segue: “Per quanto concerne, invece, il trasferimento del ricorrente presso la sede di…al termine del corso per sottotenente (e quindi l’implicito diniego opposto dalla resistente Amministrazione alla richiesta del militare di essere riassegnato presso la sede di…per assistere il proprio genitore), occorre fare riferimento al citato comma 5 dell’art. 33 della legge n. 104/1992. Dal tenore di tale disposizione si evince, in primo luogo, il carattere strumentale dell’individuazione della sede rispetto alle esigenze di tipo assistenziale, unitamente alla necessità, per l’Amministrazione, di contemperare le esigenze del lavoratore dipendente con quelle proprie organizzative. 4.1. Infatti detta norma non prevede un diritto incondizionato del dipendente, bensì l’interesse, “ove possibile”, al trasferimento (in questo caso assegnazione al termine di un corso che ha consentito al ricorrente di transitare al ruolo degli ufficiali dell’esercito) per attendere alle esigenze di assistenza in favore del familiare con handicap in situazione di gravità, tuttavia da contemperarsi con le peculiari esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, tanto più nel caso, come quello di esame, di Amministrazione militare… Rappresenta, inoltre, l’Amministrazione che l’interessato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva acconsentito a prestare servizio in qualunque sede. Dunque l’ufficiale (prima maresciallo), pur non avendo rinunciato ai benefici della l. n. 104/92, aveva comunque esplicitamente fornito il proprio consenso al trasferimento (rectius nuova assegnazione) accettando di prestare servizio in qualunque sede…Quanto illustrato è sufficiente a sostenere le ragioni dell’Amministrazione e a ritenere legittimo l’impugnato atto di pianificazione e assegnazione a Roma, con la conseguenza che il provvedimento impugnato è legittimo nella parte in cui lo dispone…” (T.A.R. Bari, sez. I, 17 aprile 2023, n. 649).

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