La sezione lavoro del Tribunale di Ravenna, nel pronunciarsi su un caso di contestazione tardiva di addebito disciplinare, si è apertamente posta in contrasto con l’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale in tali ipotesi non può trovare applicazione la tutela reale di cui all’art. 18, c. 4 della L. n. 300/1970.
Il Giudice di merito, infatti, ha espressamente motivato che tale conclusione non è condivisibile, in quanto, in caso di contestazione tardiva, la prolungata inerzia del datore di lavoro a fronte del comportamento disciplinarmente rilevante del dipendente deve essere considerata quale dichiarazione implicita della volontà di non perseguire il fatto commesso.
Conseguentemente, secondo il Tribunale, mancando il requisito dell’antigiuridicità, il fatto tardivamente contestato è un fatto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, c. 4 della L. n. 300/1970.
Il percorso argomentativo del Giudice di merito, nell’interpretare il significato della norma attraverso le circostanze del caso concreto anziché sussumere quest’ultimo nella fattispecie generale ed astratta, sembra non del tutto convincente, ma potrebbe in ogni caso riportare in auge l’orientamento giurisprudenziale che reputa l’immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento, la cui mancanza consente l’applicazione della tutela reintegratoria.