Consiglio di Stato, n. 5592 del 28 luglio 2021 L’informativa antimafia

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha delineato i contorni del potere prefettizio in ordine alla adozione dell’informativa antimafia ai sensi del Codice antimafia.
Si tratta di un provvedimento a carattere preventivo volto a contrastare le attività di infiltrazione nell’economia ad opera della criminalità organizzata. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che, per poter supportare la valutazione compiuta dal Prefetto, i fatti assunti a fondamento della stessa, quali indici del pericolo di infiltrazione mafiosa, devono essere gravi, precisi e concordanti, tali da rivelare connessioni o collegamenti con le organizzazioni malavitose
Ciò, peraltro, non preclude al Prefetto la possibilità di attribuire rilevanza a fatti risalenti nel tempo: l’attualità dell’indizio non è condizione richiesta dalla norma e, anche sul piano logico, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa,
Peraltro, l’attribuzione al Prefetto di siffatto potere deve ritenersi pienamente legittima in ragione della esigenza di tempestività della tutela dei valori in gioco, che vanno preservati in via anticipata. Viene, viceversa, posticipato alla sede giudiziale il contraddittorio con il soggetto attinto dall’informativa.

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