Conseguenze della presentazione di documento falso in fase di gara

Commento a

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 19 aprile 2021, n. 3176.

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Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alle conseguenze della presentazione di un documento falso in fase di gara, confermando quanto già affermato sul punto da parte dell’Adunanza Plenaria nell’agosto del 2020.

Nel caso di specie, un’impresa intenzionata a prendere parte ad una procedura di affidamento ha presentato una scrittura falsa integrata nell’offerta attestante la disponibilità di un’area astrattamente incidente sull’attribuzione dei punteggi.

Il Giudice Amministrativo ha sottolineato che spetta comunque all’amministrazione l’apprezzamento della falsità, sotto i vari profili della condotta mendace in sé, nonché in relazione al fatto cui essa si riferisce e al suo portato, e così infine all’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

Irrilevante, sempre a parere del Consiglio di Stato, è invece la circostanza che l’allegazione sarebbe il frutto di un mero errore materiale e che riguardi una dichiarazione resa da un terzo, atteso che i profili di falsità informativa rilevano a prescindere dalla loro rimproverabilità, purché riconducibili quanto meno a negligenza, certamente ravvisabile nel caso in oggetto, trattandosi della presentazione di offerta, da parte di un operatore professionale, alla quale è annessa una scrittura privata chiaramente mendace.

In ragione di quanto suesposto, spetta dunque all’amministrazione valutare la condotta della società per addivenire a un giudizio di esclusione o meno dell’impresa a fronte della falsità incidente su profili di valutazione dell’offerta: nello svolgere tale apprezzamento l’amministrazione dovrà valutare sia la condotta di falso in sé, sia il fatto su cui essa ricade e la sua rilevanza, e per essi l’integrità e affidabilità dell’impresa.

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