Condotta incensurabile e requisito di accesso al lavoro

Il TAR del Lazio-Roma, con sentenza del 17 gennaio 2024, affronta e risolve in modo equilibrato e convincente il tema dei requisiti che, come quelli afferenti all’accesso alla funzione della giustizia (art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 160/2006), richiedono il possesso di «condotta incensurabile». Si chiarisce, difatti, innnanzitutto come “tale requisito deve ritenersi non coincidente con l’area della responsabilità penale: in altre parole, la condotta incensurabile e la sussistenza di precedenti penali costituiscono due insiemi di fattispecie tra loro solo parzialmente intersecantesi. Diversamente opinando (ossia reputando sussistente tra le due ipotesi un rapporto di continenza), diverrebbe inutile la differente previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del bando che prevede, quale ulteriore requisito di partecipazione, il «non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici». 9.3. Pertanto, il requisito della condotta incensurabile determina la necessità di verificare se il candidato sia soggetto di specchiata probità, tale, quindi, da consentire all’amministrazione di riporre un ragionevole affidamento sull’integrità morale dello stesso: invero, l’aspirante al ruolo deve garantire di non incidere sulla credibilità e sul prestigio della delicata funzione che andrà a svolgere, trattandosi di un primario interesse pubblico curato dallo Stato (cfr. Tar Lazio, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 267). 9.4. Tenendo a mente questa ratio legis, appare evidente che il concetto giuridico di «condotta incensurabile» possa abbracciare una serie di azioni ed omissioni senza alcun rilievo penale (come gli illeciti amministrativi – ampia ad esempio è la casistica in tema di violazioni ex art. 75 d.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, v. Cons. Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 609) o addirittura sfornite di qualsivoglia sanzione: difatti, il requisito ha la funzione di approntare una tutela preventiva («difesa avanzata», secondo Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261) degli interessi pubblici. Invero, l’amministrazione deve evitare di avere alle proprie dipendenze soggetti che possano pregiudicare all’esterno la propria immagine che risulterebbe minata ogni qualvolta i consociati dubitino della capacità dell’ente di agire nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento, in ragione dell’assunzione di persone di condotta non ineccepibile (in termini Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2022, n. 5118)”. Muovendo da tali premesse il Giudice amministrativo ha quindi ritenuto che “risulta, pertanto, pienamente logico e coerente l’operato dell’amministrazione che, a fronte dell’evidenziata istruttoria da parte degli organi preposti alla sicurezza pubblica, ha ritenuto censurabile la condotta della ricorrente: invero, la peculiare relazione intercorrente con pregiudicati costituisce elemento significativo da cui inferire un giudizio di inaffidabilità per l’espletamento delle mansioni nell’amministrazione della giustizia (sul punto v. Cons. Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3225, che evidenzia la rilevanza anche dei «rapporti di frequentazione o convivenza che si possono riverberare sulla persona stessa del candidato»)”.

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