Concorsi pubblici: ad ogni titolo il giusto punteggio

Un concorrente ha adito il Giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della graduatoria finale ed il riconoscimento del suo diritto ad ottenere un punteggio maggiore, che tenesse conto del titolo di “diploma di specializzazione per le professioni legali”, in quanto equiparabile ad un master di II livello. Egli contestava, inoltre, la formulazione del bando, proprio nella parte in cui limitava la valutazione della commissione ai soli master di II livello in senso stretto, senza prevedere l’attribuzione di alcun punteggio per i titoli come quello posseduto dal ricorrente.
Orbene il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente equiparabili al master il corsi di perfezionamento post lauream, in quanto avente le medesime caratteristiche con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale.
Si tratta dell’applicazione del criterio della prevalenza della natura sostanziale, che opera in presenza di titoli assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso e che trova applicazione non solo con riferimento ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l’ammissione al concorso, ma anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.

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