E’ stato oggetto di una news di questo blog una sentenza del TAR della Toscana del febbraio 2024 che si riteneva di non condividere e statuiva l’improcedibilità di un ricorso in materia di nomina a docente universitario (in quel caso ricercatore) per omessa impugnazione degli atti successivi al decreto del Rettore di approvazione dei lavori della Commissione. Orbene, nello stesso febbraio 2024, risulta pubblicata una sentenza del TAR del Piemonte che significativamente giunge a conclusioni diametralmente opposte si afferma difatti che “In ordine all’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione da parte del ricorrente del decreto ********, il Collegio osserva che l’omessa impugnazione degli atti successivi all’approvazione degli atti della procedura di chiamata disposta dal Rettore non è in grado di elidere l’interesse, che sorregge il ricorso, ad ottenere l’annullamento del risultato della procedura di selezione pubblica di che trattasi. Ciò in quanto, nella fattispecie del reclutamento del personale docente, l’intervenuto annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto “direttamente caducante” (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente decreto rettorale impugnato. Detto approdo ermeneutico si pone in linea con il risalente e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha avuto, anche di recente, modo di chiarire come “Nell’ambito del procedimento amministrativo, occorre distinguere tra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante; per la prima forma di vizio, di natura più dirompente, occorrono due elementi precisi: a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi; pertanto, qualora almeno uno dei due detti presupposti sia inesistente, è inapplicabile lo schema concettuale della caducazione e debbono ritenersi utilizzabili unicamente le usuali impugnative tipiche del diritto amministrativo” (Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4130). Nel caso di specie, il nesso esistente tra gli atti della Commissione approvati dal Rettore dell’Ateneo e le successive determinazioni degli organi dell’Ateneo è evidentemente immediato, diretto e necessario, sicché queste ultime, oltre a non richiedere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto alle mera presa d’atto del risultato della selezione e ad inerire alla medesima sequenza procedimentale, appaiono una conseguenza dovuta e inevitabile dell’esito della procedura concorsuale (rappresentando la vittoria del concorso presupposto unico ed imprescindibile per l’instaurazione ex art. 97, comma 4, Cost. del rapporto di lavoro non privatizzato con l’Ateneo) (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4068; Cons. Stato, Sez. VII, 3 maggio 2023, n. 4474; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 2311; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 827)”.