Con sentenza di fine ottobre, il TAR Brescia si è soffermato sul tema dell’applicabilità del soccorso istruttorio alle concessioni di beni pubblici. Ha ricordato sul punto come la giurisprudenza abbia avuto modo di chiarire che “il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco” (Consiglio di Stato sez. II, 28/04/2021, n.3432; Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891). Tale istituto, infatti, è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento. Da ciò consegue che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici; se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza.
Con riferimento specifico al tema delle concessioni di beni pubblici, se è ben vero che la concessione di beni pubblici, che peraltro è un contratto attivo, è esclusa dal campo di applicazione del d. lgs. n. 50/2016, tuttavia, il soccorso istruttorio costituisce istituto di portata generale, discendente dal principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrati, e codificato dall’articolo 6 della legge sul procedimento amministrativa n. 241/1990, per la quale il soccorso istruttorio costituisce «un doveroso “modus procedendi” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione” trovando dunque applicazione anche al regime concessorio.