Il TAR Toscana, con sentenza dei primi di marzo 2024, precisa innanzitutto che “l’art. 24, comma 2, lett. C) della L. 240/10, prevede che i ricercatori a tempo determinato sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle Università con regolamento e attraverso una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato”. Orbene, sul piano “pratico”, peraltro, il richiesto e motivato giudizio analitico sui titoli implica soltanto la necessità di una valutazione comparativa e di un confronto globale dei curricula dei candidati. Insomma “implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Tar Bari, Puglia, n. 772/18).In conclusione, secondo il TAR della Toscana, “nelle procedure di cui si tratta non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli didattici e scientifici presentati dai candidati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati (in questo senso si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. II Sent., 13/01/2017, n. 324)”.