Il TAR della Toscana, con sentenza del 21 aprile 2023, fornisce spunti interessanti in merito agli atti successivi e necessari a rinnovare una procedura concorsuale annullata in sede giudiziale. Si afferma, difatti, in un contesto in cui (per ragioni di maggiore trasparenza ed imparzialità) era stato assegnato ad un’altra università il potere di nominare i componenti della commissione esaminatrice, che il successivo previsto “concerto” fra i Rettori, richiesto in sede di definizione del procedimento concorsuale, comporta che “il concerto risulta essere una modalità tipica e ben conosciuta della formazione dell’atto amministrativo che richiede il concorrente consenso di due autorità che agiscono su un piano di parità: quella concertante (nel caso di specie il Rettore della Università di ******) a cui spetta la elaborazione dello schema di provvedimento e quella concertata che deve esprimere su di esso il proprio assenso. Entro tale cornice deve essere quindi inquadrata la comunicazione effettuata dal Rettore ***** a quello ***** in relazione alla composizione della nuova Commissione. Ciò significa che l’atto trasmesso dalla Università di **** potrà acquisire efficacia solo previo assenso del Rettore della Università di **** il quale potrà eventualmente proporre modifiche osservazioni entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. L’eventuale mancato raggiungimento di un’intesa non potrà tuttavia paralizzare o ritardare l’esecuzione del giudicato”.