Come si individua il profilo professionale di un concorso per docente universitario?

E’ ancora la sentenza del TAR Emilia Romagna del 22 aprile 2024, già in precedenza massimata in due occasioni, ad offrire un ulteriore occasione di riflessione in merito all’interpretazione e, quindi, all’applicazione dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010. Tale disposizione – rubricata “ricercatori a tempo determinato” – nel prevedere che le Università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, individua i criteri per la scelta tra i quali figura anche la “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” (art. 24, comma 2, lettera “a”).Orbene conclude il TAR Emilia Romagna “l’art. 24 della legge n. 240 del 2010 – rubricato “ricercatori a tempo determinato” – nel prevedere che le Università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, individua i criteri per la scelta, nell’ambito di apposite procedure pubbliche di selezione, dei destinatari del contratto di lavoro a tale titolo stipulato, tra i quali figura testualmente la prevista “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” (art. 24, comma 2, lettera “a”). A tal proposito, la giurisprudenza ha osservato che “La richiamata disposizione normativa, riprendendo in termini integralmente coincidenti il contenuto dell’articolo 18, comma 1, lettera “a” della medesima L. n. 240/2010 dedicato al reclutamento dei professori universitari, pone come parametro esclusivo ai fini della necessaria specificazione preventiva del settore concorsuale di riferimento l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – il cui contenuto è rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della stessa Legge n. 240/2010) – rispondendo all’esigenza di assicurare l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di ricercatore ovvero di professore universitario nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo. La procedura comparativa viene, infatti, ad incentrarsi sul settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al – ai fini della valutazione dei partecipanti alla selezione – senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 agosto 2018, n. 5050, TAR Lombardia, Milano, sent. 3 giugno 2019, n. 1269). Nella prospettiva delineata, l’individuazione dell’ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una valenza circoscritta al piano meramente informativo, come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato) laddove contempla l’indicazione di da svolgere (in tal senso, cfr. la citata sentenza n. 5050/2018). Tale elemento risulta dunque ascrivibile alla finalità di illustrare nel dettaglio le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione, non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore ovvero di professore universitario” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 marzo 2022, n. 2663; in senso analogo TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 maggio 2019, n. 1223)”.

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