La clausola sociale, o di assorbimento occupazionale, è volta a promuovere, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stabilità occupazionale del personale già impiegato, in precedenza, nella medesima attività.
Tuttavia, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere reso compatibile con l’organizzazione di impresa individuata dall’imprenditore subentrante. La clausola, infatti, non deve essere intesa nel senso di comportare alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere in via automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, a ciascun imprenditore deve essere consentito di organizzare la propria impresa come meglio crede: deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta.
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Nel caso di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria illegittimamente rilasciato, l’intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione non necessita di una particolare motivazione in quanto il suo fondamento e la sua giustificazione risultano correlati al perseguimento dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
Il fatto stesso che l’amministrazione abbia accertato l’insussistenza dei presupposti indispensabili, previsti dalla normativa di settore, per il rilascio del titolo, infatti, fa scaturire un obbligo a suo carico di attivarsi per rimuovere la situazione contra ius.
Secondo il Consiglio di Stato, più precisamente, non sussiste un particolare onere motivazionale laddove l’illegittimità del titolo in sanatoria sia stata determinata da una falsa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi imputabile al beneficiario del titolo in sanatoria.
Uno specifico onere motivazionale potrebbe, viceversa, emergere solo laddove l’esercizio del potere di autotutela derivi da errori di valutazione imputabili esclusivamente alla stessa pubblica amministrazione.