Causa di servizio, equo indennizzo, comitato di verifica ed infortunio in itinere

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 5 febbraio 2025, ricorda che “la disciplina vigente in materia di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo configura il Comitato di verifica, competente ad esprimere il parere sulla sussistenza della predetta dipendenza, come un organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva, che si esprime sulla base di valutazioni tecniche: il D.P.R. n. 461 del 2001 dispone che l’Autorità amministrativa che acquisisce il parere del predetto Comitato è tenuta ad uniformarvisi, in quanto obbligatorio e vincolante, salva la facoltà di formulare – una sola volta – una motivata richiesta di riesame”. Sicchè, conclude il Giudice amministrativo “nell’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, il parere del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez VI 8 ottobre 2019 n. 6778; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6305; Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4027; IV, 25 marzo 2019, n. 1952; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297; Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426; Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806; Sez. VI, 18 agosto 2009 n. 4955)”. Muovendo da tale premesse metodologica il TAR del Friuli Venezia Giulia ha escluso che, nella specie, ricorresse un’ipotesi di infortunio in itinere atteso che, per il suo riconoscimento, occorre che “al verificarsi dell’incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave, in quanto la responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell’infortunio, pone l’evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta (Cons. Stato Sez. IV, 4 settembre 2019, n. 6091; nello stesso senso cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 13 luglio 2020, n. 729; TAR Liguria Sez I, 20 giugno 2022 n. 507)”.

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