Bando di concorso, criteri di attribuzione dei punteggi e oneri di specificazione dei medesimi da parte della commissione esaminatrice

In un concorso pubblico il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione in materia di concorsi, enunciato dall’art. 12, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 487/1994, mira ad “assicurare la trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali, come recita la rubrica dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, nonché la par condicio tra i concorrenti, imponendo che i criteri di valutazione costituiscano un autovincolo generalizzato che la commissione si impone onde garantire il medesimo metro di giudizio per tutti i partecipanti (Cons. Stato, sez. II, n. 5934/2021)”. Orbene, muovendo da tale assunto una recente sentenza del TAR Lazio del 22.01.2024, censura l’operato di una commissione esaminatrice dal momento che “la Commissione si è limitata a recepire le categorie dei titoli e i punteggi massimi contenuti nel bando, senza tuttavia effettuare alcuna specificazione in ordine alla distribuzione dei punteggi numerici entro i margini di elasticità dallo stesso previsti. Inoltre, non ha esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio sintetico correlato alla singola voce”. Pertanto conclude il Giudice amministrativo “Il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione solo se sono stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per l’attribuzione. Costituisce ius receptum il principio secondo cui solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all’attribuzione di utilità di provenienza pubblica (…) siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l’espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza, la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 5686/2021; n. 10032/2020). Dall’assenza delle predette specificazioni deriva che non è possibile comprendere la graduazione dei punteggi e ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice, il che determina l’illegittimità delle valutazioni riportate nei verbali”.

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