Il Tar del Lazio- Roma, con una sentenza dell’aprile 2023, ribadisce come la cd. azione avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione non possa essere proposta al di fuori degli ambiti della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti “devesi concordare con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale “In tema di pubblico impiego, la domanda del dipendente volta ad ottenere l’accertamento ovvero l’aggravamento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità e la determinazione dell’equo indennizzo, trova titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, non rientrando nelle residue ipotesi riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001”, sicché, trattandosi nella fattispecie di questione concernente l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità accusata da dipendente di una pubblica amministrazione in regime di rapporto di lavoro “contrattualizzato”, la relativa controversia è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio (in tema, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, n. 2172/2021: “La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del MIUR sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio, con conseguente condanna del medesimo ente a provvedere al riguardo, è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito in relazione al rapporto giuridico sottostante, pacificamente rientrante nell’ambito del pubblico impiego privatizzato e, dunque, riservato alla giurisdizione del G.O.)”.
5 Maggio 2023 | dipendente, rapporto di lavoro