Un candidato, inizialmente ammesso ad un concorso per dirigente amministrativo di un ente locale, viene poi escluso per difetto del possesso la laurea specialistica richiesta dal bando. Orbene il TAR della Toscana, con sentenza dell’aprile 2022, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso sul rilievo che “il bando di concorso non richiedeva come requisito di accesso semplicemente il possesso della laurea ma indicava specificamente la laurea specialistica (LS), la laurea magistrale (LM) e il “diploma di laurea DL” richiamando espressamente il DM 509/94. Ritenuto che le sigle contenute nel bando nel contesto del predetto decreto Ministeriale hanno un preciso significato e che, in particolare, il diploma di laurea DL fa riferimento alla laurea conseguita nel cd. “vecchio ordinamento” dei corsi universitari. Ritenuto che il significato del bando non poteva ritenersi oscuro ma poteva essere compreso con l’uso della ordinaria diligenza attraverso la lettura delle fonti dallo stesso richiamate. Ritenuto che, in difetto di impugnazione del bando, il ricorso debba quindi essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene contestata la necessità dei requisiti della laurea specialistica, magistrale o DL per l’accesso al posto messo a concorso e nella parte in cui viene impugnato tardivamente il bando stesso. Ritenuto che la motivazione del provvedimento di esclusione era del tutto intellegibile alla luce del disposto del DM 509/94”.