Astensione del componente della commissione di concorso per professore universitario

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, con una recente sentenza, ha ribadito il principio per cui, con riferimento alle procedure concorsuali per professori universitari, non costituisce di per sé ragione di incompatibilità e non comporta l’obbligo di astensione di un componente della commissione giudicatrice la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica tra il commissario ed il candidato ovvero di pubblicazioni comuni. L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione, infatti, costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, rispondendo ad esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi, così da rendere in alcuni settori disciplinari estremamente difficile, se non impossibile, formare commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti. L’obbligo di astensione, viceversa, è ravvisabile solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici o di vita, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. Ciò si verifica, ad esempio, se la collaborazione assume i caratteri della sistematicità, stabilità e continuatività, dando luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.
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