La Corte costituzionale, con sent. 99/2024, ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età di richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.
A differenza di quanto previsto in precedenza (ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) secondo il quale ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore, l’orientamento della Corte costituzionale si è posto nel senso di ampliare dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea. Il Giudice delle leggi, con proprio intervento additivo, infatti:
• ha ritenuto incostituzionale l’art. 42bis, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost.nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa” e, conseguentemente,
• ha ampliato le condizioni che legittimano il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni.
Alla luce della ratio dell’istituto, la Corte ha precisato che l’ampliamento della portata della norma, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.