La Suprema Corte ha recentemente ribadito che, ai fini della configurabilità dell’appalto lecito, l’appaltatore deve organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.
Nel caso in cui, invece, l’appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, si configura intermediazione illecita, con conseguente diritto del lavoratore a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.