Appalti pubblici- verifica di anomalia dell’offerta – autonoma ricerca di mercato – inammissibilità

Come deve comportarsi la Stazione Appaltante se in sede di verifica di anomalia dell’offerta qualora l’operatore economico non fornisca tutte le informazioni e giustificativi necessari per confermare l’attendibilità della propria offerta economica?
Nelle more della verifica di anomalia dell’offerta economica del “proposto aggiudicatario”, l’Amministrazione – laddove ritenga l’offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico in ordine alla sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità- è tenuta ad aprire una fase dialogica, in contraddittorio con il concorrente, affinché vengano prodotti e ostesi i documenti e giustificativi atti a dar prova della adeguatezza dell’offerta predisposta.
La Stazione Appaltante è chiamata, dunque, ad assegnare al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione per iscritto delle proprie spiegazioni.
A questo punto, ben può accadere in concreto che, ricevuti i primi giustificativi, l’Ente non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia.
In tal caso, fuori dalle ipotesi previste dall’art. art. 97 co. 5 D. Lgs. 50/2016 (“La stazione appaltante […] esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, ((comma 10)) rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.)”, l’Amministrazione può decidere di avanzare ulteriori richieste all’operatore economico ovvero di fissare un incontro per ricevere spiegazioni e chiarimenti.
In nessun caso, però, l’Ente può sopperire, di propria iniziativa, all’assenza parziale di spiegazioni, con un’autonoma ricerca di mercato volta a dimostrare la congruità di un costo non giustificato dall’impresa, pena un’irrimediabile lesione al principio di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti.

A cura dell’Avv. Alessia Dini

Torna in alto