Il TAR della Toscana, nella sentenza della fine del mese di maggio 2023 già oggetto di una precedente news e resa con riferimento all’impugnazione degli atti della procedura di selezione dei docenti universitari ma anche in altra sentenza pressoché coeva dell’11 maggio 2023, ribadisce la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Toscana, sez. I, 3 marzo 2022, n. 251) secondo il quale “l’accoglimento del ricorso proposto contro gli atti della procedura concorsuale per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario comport(i) l’automatica caducazione del successivo provvedimento con il quale il Rettore procede alla nomina dei candidati dichiarati idonei, trattandosi di atto meramente consequenziale a quelli impugnati ed annullati” (T.A.R. Umbria, 2 agosto 2007, n. 587) e pertanto anche il decreto rettorale …. che ha nominato in ruolo il prof. ******* (non impugnato dalla ricorrente) deve intendersi automaticamente caducato per effetto dell’annullamento dei precedenti atti della procedura operato con la presente sentenza e non può trovare considerazione l’apposita eccezione di sopravvenuto difetto di interesse articolata dalla difesa del prof. ***** all’udienza del *** maggio 2023”.
Dall’annullamento origina poi ovviamente l’obbligo di rinnovare le operazioni di valutazione dei candidati, secondo i principi enunciati in sentenza e nel rispetto dei criteri di massima dettati dalla Commissione; quanto sopra rilevato in ordine alla sostanziale mancanza di una vera e propria attività di valutazione dei candidati alla luce dei criteri di massima prefissati, porta a ritenere non fondata la richiesta della difesa della prof. Azzena (articolata solo alla pubblica udienza del 24 maggio 2023) di rinviare la rinnovazione delle operazioni concorsuali ad una Commissione con diversa composizione.