Può accadere che un candidato ad un concorso sia un po distratto (la famosa “emozione” dei tempi scolastici) e magari si dimentichi di allegare il “modulo di autocertificazione dei titoli ex D.P.R. 445/2000” con conseguente esclusione da un concorso.
Orbene, per il TAR della Toscana (con una sentenza dello scorso gennaio 2022), se la dichiarazione e la produzione dei titoli di accesso risulta comunque dal modello di domanda on line (ovvero è stata effettuata soltanto con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal bando visto che la ricorrente ha dichiarato il possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU necessari per l’accesso alla selezione, nonché del titolo ulteriore dato da un Master di I Livello, provvedendo altresì alla allegazione documentale degli stessi) deve essere attivato lo strumento del soccorso istruttorio.
Infatti, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che
le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo online per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda.
Sicche, nel caso di specie, la mancata allegazione del modulo dell’autodichiarazione si esaurisce in un mero vizio di forma, ossia in un errore materiale commesso dalla ricorrente che, in quanto tale, avrebbe dovuto portare l’Amministrazione, tutt’al più, a richiedere eventuali chiarimenti all’interessata, consentendo l’integrazione della domanda.