Il divieto legale di monetizzazione delle ferie non godute (introdotto dall’art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 ed in vigore dal 7 luglio 2012 ex art. 25 del D.L. n. 95/2012) continua a scricchiolare sotto i colpi della giurisprudenza di merito come conferma anche una sentenza della Corte di Appello di Bari dal gennaio 2022. Infatti, in quel caso relativo ad un dirigente amministrativo di una USL, è stato ribadito che “l’attribuzione del periodo feriale … spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, al lavoratore dovendosi riconoscere la (sola) facoltà di indicazione del periodo nel quale intenda fruire del riposo annuale; e che, pertanto, il lavoratore non abbia il potere di autodeterminarsi in ordine all’assenza dal lavoro per godimento delle ferie annuali retribuite …. La circostanza, pertanto, che il lavoratore non richieda l’attribuzione di un periodo di riposo annuale retribuito, – né indichi in quale periodo intenda fruire delle proprie ferie (secondo quello che suole usualmente definirsi «piano ferie»), – in nulla esclude la responsabilità datoriale circa l’esercizio del potere di conformazione (anche) del diritto all’effettivo godimento delle ferie che, come anticipato, vanno attribuite (quantomeno) per <> (v. il d.lgs. n. 66 del 2003, art. 10, c.1”). Sicché, ove risulti acclarato che il dirigente (che rivendica il diritto all’indennità) non aveva il potere di “attribuirsi autonomamente il periodo di ferie da usufruire” gli spetta sicuramente il diritto alla relativa indennità.