Ancora sui permessi della legge n. 104 del 1992 e sulla giusta causa di licenziamento

Nel confermare una sentenza della Corte di Appello di Firenze, la Suprema Corte, con pronunzia del 04 febbraio 2025, ribadisce che “il beneficio ex art. 33 L. n. 104/1992 è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza a disabile, la quale è causa del riconoscimento del permesso. Tale essendo la ratio del beneficio e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. In particolare è stato evidenziato che nessun elemento, testuale o logico, consente di attribuire al beneficio in oggetto una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. In conseguenza, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale (Cass. n. 17968/2016, Cass. n. 4984/2014, conf. Cass. n. 9217/2016, n. 9749/2016 e n. 8784/2015)”. Orbene, nella specie, l’aver impiegato il permesso in questione, per partecipare alle gare di un torneo di golf, rende il licenziamento pienamente legittimo, atteso che “la richiesta di fruizione del permesso ex art. 33 comma 2 l n. 104/1992 per finalità ad esso estranee, si connota per un particolare disvalore ove si consideri che la fruizione di permessi per l’assistenza ai disabili comporta sacrifici organizzativi per la parte datoriale, destinati inevitabilmente a riverberarsi anche sulla comunità dei lavoratori, oltre ad avere un costo economico che viene posto a carico della collettività”.

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