Il TAR del Piemonte, con una (invero piuttosto laconica) sentenza del febbraio 2022, resa nei confronti di un appartenente alla Guardia di Finanza, mostra di non avere dubbi in merito all’afferenza delle controversie relative alla ripetizione di somme non autorizzate alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che “la fattispecie risulta infatti espressamente disciplinata dall’art. 53 co. 7 bis del d.lgs. n. 165/2001, che demanda la giurisdizione in materia alla Corte dei conti; d’altro canto lo stesso provvedimento impugnato recava in calce l’indicazione della Corte dei conti quale giudice dotato di giurisdizione per l’impugnativa”. Invero la sentenza non sembra confrontarsi appieno con il diverso orientamento della Suprema Corte e con la circostanza che, al di fuori della materia pensionistica, il lavoratore non risulta avere accesso diretto alla giurisdizione contabile, essendo l’azione per danno erariale riservata ex lege alla sola Procura contabile. Sicché la decisione non appare del tutto persuasiva.