Il contenzioso nasce dal ricorso proposto da una candidata avverso il provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia.
La ricorrente ha evidenziato, in particolare, che la Commissione, pur dando atto della presenza di un numero adeguato di pubblicazioni, di un’adeguata collocazione editoriale e coerenza delle stesse rispetto al settore concorsuale, ha concluso ritenendo che le stesse fossero ripetitive nei contenuti e di respiro circoscritto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il contenuto dei giudizi espressi dai commissari, e li ha ritenuti eccessivamente generici, in quanto non contengono alcun specifico riferimento alle pubblicazioni da valutare in concreto e si risolvono, in sostanza, in mere formule di stile.
In buona sostanza, a parere del giudice amministrativo nessuno di tali commissari si è espresso né sulla qualità della produzione scientifica, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, né sulla rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale di riferimento.
In definitiva, ad avviso del TAR il giudizio collegiale manifesta profili di incompletezza e di contraddittorietà che non supportano affatto le ragioni che hanno condotto al mancato riconoscimento dell’abilitazione: da qui la illegittimità della procedura ed il diritto della ricorrente ad essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione.