Il Consiglio di Stato, con sentenza di aprile 2022, si è pronunciato sul rapporto sussistente, ai fini della copertura dei posti vacanti in una pubblica amministrazione, tra la procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e l’indizione di un nuovo concorso con riferimento, in particolare, ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, invero, aveva accolto il ricorso presentato da un dipendente di un’Azienda ospedaliero avverso il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di alcuni posti da dirigente di neuropsichiatria infantile. Il bando, infatti, era stato pubblicato successivamente all’esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 in quanto nessuno dei partecipanti (tra cui il ricorrente) era risultato idoneo per mancanza dei requisiti professionali richiesti.
Nell’ottica del ricorrente, mentre il bando per la mobilità richiedeva il possesso di una comprovata esperienza in attività clinica, quello impugnato (di indizione del concorso) richiedeva solamente il possesso della laurea e la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in altra equipollente. Ciò avrebbe determinato, sempre secondo il ricorrente, l’illegittimità del bando di concorso in quanto indicava requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per la procedura di mobilità. D’altronde, se i requisiti avessero coinciso, il ricorrente avrebbe potuto superare la procedura di mobilità senza che fosse necessario bandire il concorso.
A fronte dell’appello proposto dall’Azienda sanitaria, il Consiglio di Stato, dopo aver ripercorso la normativa di riferimento e la ratio sottesa al ricorso alla mobilità, ha affermato che quest’ultima procedura consente il passaggio di dipendenti da una pubblica amministrazione all’altra e si esplica attraverso la pubblicazione di un bando che può prevedere, tra i requisiti, specifiche professionalità ed esperienze lavorative sulla cui base selezionare le domande pervenute in relazione alle esigenze sottese al posto da coprire. Il concorso pubblico, viceversa, consente di selezionare nel rispetto dei principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i soggetti più capaci e meritevoli e, pertanto, impone di ponderare la richiesta di particolari requisiti professionali e di esperienza con l’opposto interesse pubblico alla massima partecipazione dei candidati.
Alla luce di tali considerazioni, secondo il Consiglio di Stato non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, essendo legittima la scelta di condizionare l’esito favorevole del ricorso alla procedura di mobilità al possesso di specifici requisiti di competenza ed esperienza lavorativa.