Commento a
Consiglio di Stato, sez. V, del 25.10.2021 n. 7141
L’accesso agli atti “informale” trova la propria disciplina all’interno dell’art. 5 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), il quale al secondo comma dispone che: “Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 12 del 2020, l’accesso dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara si realizza proprio con questa una modalità massimamente semplificata, caratterizzata dal fatto che il richiedente può limitarsi anche solo ad indicare gli elementi essenziali dell’atto cui vuol accedere, spettando poi all’amministrazione la sua esatta identificazione al fine di darvi riscontro, nello spirito di massima apertura alle istanze dei privati a garanzia della totale trasparenza dell’azione amministrativa.
Ne segue che qualora la stazione appaltante, a fronte della domanda del concorrente di poter visionare gli atti della procedura cui abbia preso parte, “ne sottragga alcuni alla visione con disposizione selettiva motivata unicamente dalla mancata specificazione di essi nell’istanza di accesso, tiene un comportamento dilatorio, poiché ostacola senza ragione la piena conoscenza di atti che è sempre dovuta per chi abbia una posizione qualificata come il secondo graduato della procedura evidenziale; senza considerare che, come ampiamente precisato dall’Adunanza plenaria il breve termine per proporre impugnazione degli atti di gara previsto dall’art. 120 c.p.a. consente un accesso effettivo alla giustizia se la parte ricorrente è in condizione di potere pienamente attivare il sindacato giurisdizionale, il che può aversi evidentemente solo con la completa conoscenza di tutti gli atti della gara”.
Analogamente, neppure l’aggiudicatario può paralizzare l’istanza di accesso agli atti del concorrente assumendo che siano in essi contenuti segreti “commerciali e industriali”.
Invero, la sua opposizione deve essere adeguatamente circostanziata, essendo indispensabile la precisa indicazione dei punti in cui sono contenute le informazioni che si vuol mantenere segrete, nonché la dimostrazione delle ragioni per le quali le stesse non vanno diffuse.