A chi spettano le controversie per le progressioni interne nel profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale ovvero in quello di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006?

Il TAR della Toscana, con sentenza dello scorso dicembre 2021, declina la propria giurisdizione con riferimento ad una controversia che involgeva una progressione in carriera, indetta da un Ente pubblico non economico del Comparto della Ricerca, “sempre nell’ambito del profilo di tecnologo, mediante lo svolgimento di una procedura comparativa sulla base dei titoli e dei curriculum presentati dai candidati, senza quindi che sia prevista alcuna prova di valutazione”. Invero si è chiarito che sono “devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell’esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007 (Corte di Cassazione sentenza n. 8985 del 2018), fattispecie del tutto analoga al caso di specie.

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