A chi spetta la giurisdizione in caso di mancata riserva di posti in un concorso?

Il TAR della Toscana, con sentenza del marzo 2024, afferma che spetta al Giudice ordinaria la competenza a conoscere una controversia in cui un ricorrente intende far valere una riserva (nella specie ex art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010) ed ottenere, conseguentemente, per effetto della stessa, il reclamato diritto all’assunzione nonché la condanna al risarcimento dei dedotti danni prodotti dalla mancata operatività della riserva asseritamente spettante. Il TAR aderisce in modo convinto all’orientamento della Cassazione secondo il quale “appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso. 8. Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507) sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l’articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. SU 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561) sia in relazione alla domanda proposta dal disabile per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348)”, precisando, per quanto interessa in questa sede, chiaramente che “A fondamento del principio vi è, infatti, il rilievo che in tal caso la procedura concorsuale è il mero presupposto di operatività della particolare protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all’impiego, di guisa che quest’ultima, se controversa, assume una sua autonomia in funzione dell’identificazione dell’oggetto della lite (in termini: Cass. S.U. n. 7507/2003)” (Cass. civile, sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32396; sul punto anche T.A.R. Campania, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 5853).

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