Il TAR del Lazio-Roma, con sentenza del febbraio 2023, riafferma la perentorietà di una conclusione ormai acquisita, ovverosia l’afferenza alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (ex art. 63 TU pubblico impiego), delle controversie in tema di incarichi dirigenziali “sebbene il Ministero abbia proceduto alla nomina di una Commissione incaricata di valutare i curricula e di condurre tale valutazione attraverso l’attribuzione di griglie di punteggi, il procedimento non può definirsi per ciò stesso di matrice concorsuale, difettando l’ulteriore presupposto della redazione di una graduatoria all’esito delle valutazioni stesse e, più in generale, del requisito della vincolatività di tali valutazioni ai fini del successivo conferimento, che restava di natura discrezionale”.