Un’ordinanza dei primi giorni di novembre 2024 della Suprema Corte, già oggetto di due precedenti news, non cessa di fornire elementi di particolare interesse e rilievo. Invero, nell’esaminare il caso del rifiuto all’assunzione da parte di un ente locale per sopravvenuta carenza delle necessarie risorse finanziarie, si supera anche un’ulteriore profilo processuale, sollevato dal giudice di appello e legato alla cognizione delle delibere della Giunta comunale che avevano statuito in tal senso. Invero si era affermato che tali atti presuppposti avrebbero dovuto essere impugnati innanzi al Giudice amministrativo e non potevano essere disapplicati da quello ordinario che, quindi, non li poteva conoscere. Anche sul punto la Corte di cassazione rileva che “tale affermazione, tuttavia, cozza direttamente con la regola di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, avendo questa Corte già chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23327 del 04/11/2009) che la procedura concorsuale termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell’atto amministrativo presupposto, da ciò derivando che il profilo della legittimità o meno delle delibere del controcorrente ben poteva essere affrontato e valutato dal giudice ordinario, eventualmente anche disapplicando l’atto amministrativo ove si fosse rilevato che lo stesso veniva a ledere la posizione di diritto soggettivo del vincitore di concorso”.