Il TAR Toscana, con sentenza del 19 dicembre 2022, ricorda come sia pacificamente devoluto al giudice ordinario la controversia inerente al “diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il patrocinio legale in procedimenti o processi connessi alle mansioni espletate”. Infatti “Nella materia del rapporto pubblico contrattualizzato la giurisdizione del g.a. è meramente residuale e limitata all’ambito delle procedure concorsuali finalizzate alla assunzione e alla impugnazione diretta degli atti amministrativi generali di marco organizzazione che conservano natura autoritativa diversamente da quelli di gestione del rapporto che sono, invece, espressione del potere di gestione del privato datore di lavoro; potere che può comportare, in taluni casi, valutazioni non interamente vincolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La pretesa inerente il rimborso delle spese di patrocinio non correlandosi in via diretta ad atti di macro organizzazione né all’espletamento di procedure concorsuali non rientra, pertanto, nella sfera residua di giurisdizione del g.a. nelle controversie fra pubblica amministrazione e dipendenti in regime di rapporto privatizzato (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 13/06/2022, n.420)”.