Occupandosi di una controversia avente ad oggetto l’irregolare (rectius: illegittimo) inserimento, all’interno delle risorse del fondo della contrattazione integrativa, dei compensi da erogare ai dipendenti di staff del Sindaco (ex art. 90 del TU degli enti locali), le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti hanno condiviso la prospettazione del malcapitato responsabile del personale, secondo il quale quegli importi, erroneamente inseriti nel fondo decentrato, sarebbero stati in ogni caso dovuti per le maggiori ore prestate dai dipendenti in staff.
Insomma, andando in diverso avviso dal Giudice di primo grado, tale assunto è stato ritenuto fondato, visto che la Procura contabile non aveva provato e tanto meno specificato, tra gli elementi costitutivi del danno erariale, quale fosse l’effettiva perdita economica subita dall’ente pubblico. Sicché la mera irregolare costituzione dei fondi, destinati alla contrattazione decentrata del personale di un ente pubblico (e nella specie di un ente locale), non costituisce di per sé necessariamente un danno erariale fonte di responsabilità amministrativa, tutte le volte che non risulti allegato e provato, secondo le regole del processo contabile, l’effettivo indebito esborso di risorse pubbliche, con conseguente danno per l’erario pubblico.