Commento a
TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 24.1.2022, n. 136
Premesso che l’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”.
La disposizione costituisce diretta applicazione del principio di equivalenza, contribuendo a delineare un “sistema normativo che, pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e di consentire a determinate condizioni agli operatori economici di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, risponde all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici in condizioni di parità e di non discriminazione.” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 22/7/2021, n. 5513).
Orbene, nel caso portato all’esame del Giudice Siciliano viene in rilievo l’equivalenza tra la certificazione UNI ISO 9001, richiesta in gara, e la UNI EN ISO 13.485:2012, posseduta dal concorrente. Orbene, tra le due certificazioni, sussiste un rapporto di “genus-species” poiché la principale differenza tra i due standard risiede nel fatto che, mentre la UNI EN ISO 9001 è diretta alla finalità di garantire la soddisfazione dei clienti e il miglioramento continuo, la norma del UNI EN ISO 13.485:2012 è specificamente mirata alla specializzazione dei prodotti del settore dei dispositivi medici. Entrambe, tuttavia, si fondano sui medesimi standard nazionali ed europei.
Pertanto, ritiene il Giudice adito, che la specificità della certificazione ISO 13485 non può costituire motivo di esclusione dal momento che questa offre tutte le garanzie discendenti dalla certificazione a carattere generale richiesta in gara, a cui aggiunge un quid pluris, attenendo ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che esercitano sul mercato dei dispositivi medici, oggetto di commessa.