Un dipendente pubblico, sospeso da tempo dal servizio in via cautelare per la sottoposizione ad un procedimento penale, ritarda a comunicare la sua definitiva assoluzione e viene ritenuto assente ingiustificato dal servizio dal giorno del dispositivo di assoluzione in sede penale. Orbene, ribaltando l’esito dei due precedenti gradi di giudizio, è stato sancito che all’esito dell’assoluzione «è a carico dell’amministrazione l’obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali ovvero di disporre la riammissione in servizio del dipendente, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione (o, alternativamente, la sospensione facoltativa dal servizio, ove ne ricorrano i presupposti)…Sotto il profilo della valutazione della gravità condotta del dipendente va altresì considerato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, l’obbligo della Cancelleria dell’ufficio giudiziario di dare comunicazione alla amministrazione di appartenenza della sentenza penale resa nei confronti del pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 154 ter disp. att. c.p.p., non è limitato alle sentenze di condanna ma si riferisce a tutte le sentenze penali, indipendentemente dal contenuto del dispositivo». In conclusione non tutti i ritardi vengono per nuocere.