I cittadini possono fare affidamento sul legittimo esercizio del potere da parte dell’amministrazione

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, a fronte di un provvedimento favorevole dell’Amministrazione, poi annullato in sede giurisdizionale, è possibile configurare un legittimo affidamento da parte dei privati.
In buona sostanza, il cittadino, a fronte di un provvedimento amministrativo espansivo della propria sfera giuridica, non può che “fidarsi” del medesimo, cioè prestare affidamento sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione e porre in essere atti conseguenziali e coerenti con l’affidamento medesimo.
Tale soluzione troverebbe conferma anche nell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990, per il quale i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”, che avrebbe positivizzato una generale regola di comportamento per la pubblica amministrazione in ossequio ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Costituzione.
Conseguentemente, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”.

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