La mobilità volontaria ai tempi del PNRR

Non poteva mancare, all’interno delle disposizioni dirette al rilancio del personale pubblico, il restyling della disciplina sulla mobilità volontaria di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 165 del 2001. Infatti, sia pure tra qualche (giusta) timidezza e cautela il legislatore sembra voler superare il meccanismo del necessario ed obbligatorio previo assenso dell’amministrazione di appartenenza che aveva connotato la regolazione dell’istituto in questione specie dopo le modifiche che erano state apportate dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009 e, quindi, dall’articolo 4, comma 1, D.L. n. 90 del 12014 (conv. in L. n. 114 del 2014). Infatti l’inderogabilità del nulla osta è rimasta soltanto per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per tutte le altre amministrazioni (e ferma la disciplina ad hoc del personale scolastico) valgono le nuove regole che limitano il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza al caso al caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente ovvero di personale assunto da meno di tre anni ovvero ancora qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’, in ogni caso, fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

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