Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, non può essere richiesto nessun titolo specifico per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge n. 4 del 2013, perlomeno sino a quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia ed i relativi albi professionali.
Più precisamente, è stato affermato che l’osteopatia, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, non può essere assimilata alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i
rimedi. Ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo.