La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad affrontare il tema del rapporto tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, ribadendone la natura libero professionale parasubordinata e aggiungendo che sull’intero territorio nazionale deve essere garantita l’uniformità del trattamento economico e normativo di detto personale sanitario.
Con particolare riferimento agli aspetti economici, inoltre, i giudici di legittimità hanno affermato che i citati rapporti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi e che l’azienda sanitaria non può ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale in favore di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, in nome dell’esigenza di salvaguardia dell’equilibrio finanziario.
Insomma, la riduzione del compenso può avvenire, ma soltanto nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e dei diversi livelli di contrattazione.