Consiglio di Stato, Sez. I, 20 luglio 2021, n. 1275. Le FAQ sono vincolanti?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021, si è pronunciato in relazione al rilievo giuridico che deve essere riconosciuto alle c.d. Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale di una pubblica amministrazione.
Le FAQ rappresentano una serie di risposte alle domande che sono rivolte più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. Viene così data risposta pubblica, su un sito internet, agli interrogativi ricorrenti, con validità erga omnes.
Tuttavia, esse sono sostanzialmente sconosciute all’ordinamento giuridico, non essendo annoverate tra le fonti del diritto. Inoltre, svolgono una funzione eminentemente pratica e non indicano, in genere, elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. È quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate ad una legge o ad un regolamento, e non possono nemmeno essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi.
Allo stesso tempo, non possono essere sottovalutati gli effetti che le risposte alle FAQ producono nei confronti dei cittadini. Invero, essenziali criteri di affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione richiedono di tenere conto dell’attività svolta con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale. Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.
Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, una volta suggerita attraverso le FAQ la strada percorribile dal privato, all’amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti ad uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni.

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