L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2021, si è pronunciata sugli effetti della nomina del commissario ad acta, in relazione alla permanenza del potere di provvedere in capo all’Amministrazione rimasta, sino ad allora, inerte.
È stato specificato che la pubblica amministrazione, che è risultata soccombente in sede giudiziale, non perde il proprio potere per il solo fatto che il giudice amministrativo abbia provveduto a nominare un commissario ad acta, e nemmeno all’indomani del suo insediamento.
Fino a quando il commissario non ha provveduto in luogo dell’amministrazione, si verifica infatti una situazione di concorrenza nell’esercizio del potere di provvedere. Da un lato vi è la pubblica amministrazione, che è titolare ex lege del potere, mentre dall’altro vi è il commissario che, su ordine del giudice, è chiamato a provvedere in sua vece.
Ciò implica che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza, e gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati affetti da nullità.
L’Adunanza ha altresì chiarito che gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabili dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autotutela, né sono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili innanzi al giudice dell’ottemperanza.